Conversione estera

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PATENTI EUROPEE

PATENTI EXTRA-UE

La conversione è  possibile per tutte le patenti rilasciate dagli Stati appartenenti all’Unione Europea. Le patenti di guida rilasciata da Stati appartenenti all’Unione Europea o SEE sono equiparate a patenti italiane.  Il titolare di patente di guida comunitaria può circolare munito del proprio documento, fino alla data della scadenza; prima della scadenza del periodo di validità occorre procede alla conversione.

Se la patente estera ha validità illimitata, l’obbligo di conversione scatta entro due anni dall’acquisizione della residenza.

I cittadini con patente di guida rilasciata da uno Stato Extra-Ue possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente purché non siano residenti in Italia da più di un anno. Dopo un anno di residenza è necessario richiedere la conversione in patente italiana, per i paesi con i quali l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità oppure conseguire la patente italiana. È possibile effettuare la conversione senza esami solo ai titolari di patente extracomunitaria residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

  • 1 fototessera
  • Carta d’identità
  • Codice fiscale
  • Patente in originale
  • Certificato medico
  • Certificati consolari (in caso di discordanze anagrafiche, autenticità patente, ecc.)
  • Certificato storico di residenza riportante la data di acquisizione della prima residenza in Italia.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

  • 1 fototessera
  • Carta d’identità
  • Codice fiscale
  • Patente in originale
  • Permesso di soggiorno
  • Certificato medico
  • Traduzione giurata della patente presso il Consolato con firma legalizzata dalla Prefettura (se la traduzione viene redatta dal Tribunale non è necessaria la convalida della Prefettura)
  • Certificati consolari (in caso di discordanze anagrafiche, autenticità patente, ecc.)
  • Certificato storico di residenza riportante la data di acquisizione della prima residenza in Italia.

PER POTER RICHIEDERE LA CONVERSIONE È INDISPENSABILE CHE
LA PATENTE SIA IN CORSO DI VALIDITÀ E CHE SIA STATA CONSEGUITA PRIMA DELLA RICHIESTA DI RESIDENZA IN ITALIA

La nuova procedura per la richiesta di conversione patente NON PREVEDE PIÙ IL RILASCIO DEL PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA a seguito della richiesta di conversione patente.

La patente estera in originale che in primo luogo dovrà essere portata in visione allo sportello della motorizzazione, verrà in seguito restituita al titolare che dovrà poi essere irrevocabilmente consegnata alla motorizzazione una volta emessa la patente italiana. Nel caso in cui la patente estera risulti, nel frattempo, smarrita non si potrà procedere in alcun modo alla consegna della patente italiana.

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